Lo Statuto

 

 

 

STATUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

 

PREDAZZO-TESERO-PANCHIÀ-ZIANO

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 16 in data 17 aprile 2008.
Riadottato -art. 6 comma 6- dal Consiglio dell’Istituzione
con delibera n. 23 in data 14 settembre 2010.

Modificato nell’art. 11 comma 3 dal Consiglio dell’Istituzione con delibera n. 46 in data 15 dicembre 2011.

 

 Versione Stampabile
 

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell’istituzione

Art. 1 : Natura e carattere dell’istituzione
Art. 2: Autonomia e finalità dell’istituzione 
Art. 3: Principi generali dell’istituzione
Art. 4: Criteri di organizzazione

Capo II: Organi dell’istituzione autonoma

Art. 5: Organi dell’istituzione
Art. 6: Composizione, durata, individuazione e   nomina del consiglio dell’istituzione
Art. 7: Funzioni del consiglio dell’istituzione
Art. 8: Funzioni del dirigente dell’istituzione
Art. 9: Composizione del collegio dei docenti
Art. 10: Funzioni del collegio dei docenti
Art. 11: Composizione del consiglio di classe
Art. 12: Funzioni del consiglio di classe
Art. 13: Composizione e durata in carica del nucleo   interno di valutazione
Art. 14: Funzioni del nucleo interno di valutazione
Art. 15: Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti
Art. 16: Consulta dei genitori

Capo III: Organismi e strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17: Comitatodegli studenti
Art. 18: Contenuti del progetto di istituto
Art. 19: Approvazione e durata del progetto di   istituto
Art. 20: Carta dei servizi
Art. 21: Contenuti del regolamento interno
Art. 22: Regolamento  sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
Art. 23: Diritti fondamentali degli studenti
Art. 24: Doveri fondamentali degli studenti
Art. 25: Mancanze disciplinari e relative sanzioni
Art. 26: Modalità di approvazione dei regolamenti 

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 27: Bilancio di previsione e conto consuntivo
Capo V: Partecipazione all’attività dell’istituzione 
Art. 28: Diritto di riunione e di assemblea
Art. 29: Utilizzazione degli spazi in orario   extrascolastico

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art. 30: Partecipazione a progetti e iniziative
Art. 31: Modalità di partecipazione

Capo VII: Norme finali

Art. 32: Approvazione e revisione dello statuto

 

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell’istituzione

Art. 1

Natura e carattere dell’istituzione

1. Il presente statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla L.P. n. 5/2006, il documento fondamentale dell’istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado “Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano”. L’istituto comprensivo ha sede in Predazzo in via Degasperi 8; presso la scuola secondaria di primo grado di Tesero è tuttavia assicurato il mantenimento di un presidio organizzativo.

2. L’Istituto è stato costituito il 1° settembre 2007 ed è composto dalle seguenti scuole:

a) scuola primaria “Maria Morandini in Degasperi” - via Degasperi.8 - Predazzo;

b) scuola primaria “Iqbal Masih” - piazza Italia, 3 - Ziano;

c) scuola primaria “G. B. Manega” - via Fia, 11- Tesero;

d) scuola primaria di Panchià, piazza della Chiesa, 7 - Panchià;

e) scuola secondaria di primo grado “Marzari Pencati” di Predazzo, via Vardabasso, 3;

f) scuola secondaria di primo grado “G. Alberti” di Tesero, via Fia, 11.

3. Tutte le persone della comunità scolastica o operanti nella stessa hanno l’obbligo di fare riferimento ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi contenuti in questo statuto.

^

Art. 2

Autonomia e finalità dell’istituzione

1. L’istituto comprensivo, di seguito indicato con il termine “istituzione”, è nell’ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e di autonomia sancita dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) declina l’autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.

2. L’istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l’espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.

3. Scopo dell’istituzione è promuovere l’istruzione e l’educazione dell’uomo e del cittadino nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado; l’insegnamento è impartito secondo i piani di studio in vigore. Al fine di completare la propria proposta educativa l’istituzione può offrire servizi di arricchimento formativo e di supporto alle famiglie.

4. L’istituzione può costituire collaborazioni e reti di lavoro con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali, per condividere servizi, iniziative, attrezzature ed assicurare la massima efficienza ed economicità alla gestione, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

5. L’istituzione provvede alla definizione e all’attuazione dell’offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

^

Art. 3

Principi generali dell’istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull’ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l’istituzione agisce secondo i seguenti principi generali:

a) principio di uguaglianza, teso ad assicurare pari opportunità formative a tutti gli studenti, a prescindere dalle condizioni socio-economiche e culturali di partenza;

b) principio di sussidiarietà, inteso come aiuto alla famiglia, che viene esercitato in collaborazione con altre istituzioni di supporto quando la famiglia non risulta essere in grado di garantire ai propri figli un percorso educativo adeguato;

c) principio di libertà, inteso come rispetto e valorizzazione delle convinzioni politiche e religiose delle famiglie di appartenenza, purché in accordo coi principi di democrazia ai quali si ispira il dettato costituzionale. Tale principio garantisce altresì il pluralismo delle idee e la libertà di insegnamento, purché coerenti con le finalità educative e coi principi assunti dall’istituzione;

d) rispetto e valorizzazione delle diversità: di genere, di cultura, di lingua, di stile di apprendimento, di progetto di vita, nella consapevolezza che tali diversità costituiscono un arricchimento di esperienze e di orientamenti per la comunità nel suo complesso;

e) diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, in quanto la promozione culturale e civile è un bene che favorisce il singolo e insieme la comunità, mentre l’ignoranza impedisce la realizzazione delle proprie potenzialità e la partecipazione consapevole e critica al vivere comune in una società complessa come la nostra;

f) diritto a ricominciare, perché gli insuccessi e le sconfitte non dovranno mai essere considerati come ineluttabili e definitivi;

g) principio di solidarietà, inteso come aiuto reciproco da parte di tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’istituzione, i quali cooperano per la creazione e il mantenimento di un clima favorevole al raggiungimento delle mete formative che l’istituzione si prefigge;

h) diritto-dovere alla salute fisica e mentale, che si realizza nella conoscenza dei fattori e dei comportamenti a rischio e in attività mirate di prevenzione.

^

Art. 4

Criteri di organizzazione

1. L’istituzione provvede all’erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell’istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l’istituzione interagisce;

b) differenziazione dell’offerta formativa in relazione alle scelte educative dell’istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;

c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola e nell’ottica della più ampia condivisione del progetto d’istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;

d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le realtà, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un’ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l’istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l’arco della vita;

e) programmazione dell’attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo ed operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;

f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d’istituto e nell’ottica dell’apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;

g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l’esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita della scuola da parte di tutta la comunità;

h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

^

Capo II

Organi dell’istituzione autonoma

Art. 5

Organi dell’istituzione

1. Gli organi dell’istituzione sono:

a) il consiglio dell’istituzione;

b) il dirigente dell’istituzione;

c) il collegio dei docenti;

d) il consiglio di classe;

e) il nucleo interno di valutazione;

f) il revisore dei conti.

2. Presso l’istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell’articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.

3. Il consiglio dell’istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l’organizzazione ottimale dell’istituzione.

^

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell’istituzione

1. Il consiglio dell’istituzione è composto da 17 membri così suddivisi:

a) il dirigente dell’istituzione, che fa parte di diritto del consiglio dell’istituzione;

b) 6 rappresentanti dei docenti;

c) 6 rappresentanti dei genitori;

d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;

e) 2 rappresentanti del territorio.

2. Il consiglio dell’istituzione è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

4. Tutti i membri del consiglio dell’istituzione restano in carica per la durata dell’organo purché conservino i requisiti per l’elezione e la nomina.

5. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e assistente educatore sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006. Al fine di tenere conto della rappresentanza territoriale, ad ogni scuola facente parte dell’istituzione, che abbia espresso almeno un candidato, è riservato un proprio rappresentante nel consiglio dell’istituzione, sia per la componente docenti sia per la componente genitori.

6. I rappresentanti del territorio, su richiesta dell’istituzione, vengono designati di comune accordo dai Comuni di Predazzo, Tesero, Ziano e Panchià. Essi partecipano ai lavori del consiglio con diritto di voto.

7. Il responsabile amministrativo dell’istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

8. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell’istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

^

Art. 7

Funzioni del consiglio dell’istituzione

1. Il consiglio dell’istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell’istituzione scolastica e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

a) lo statuto;

b) il regolamento interno;

c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;

d) gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione dell’istituzione;

e) il progetto d’istituto;

f) la carta dei servizi;

g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;

h) il calendario scolastico, per gli aspetti di sua competenza;

i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;

j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;

k) gli accordi di programma, convenzione e intese con soggetti pubblici e privati.

3. Il consiglio inoltre:

a) nomina il revisore dei conti, secondo quanto disposto dall’articolo 15;

b) richiede pareri alla consulta dei genitori in ordine alle attività ed ai servizi da realizzare o svolti dall’istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori, secondo quanto disposto dall’articolo 16.

^

Art. 8

Funzioni del dirigente dell’istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;

b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento del programma stesso;

c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;

d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;

e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Il dirigente dell’istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno dell’istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti da lui stesso individuati; e concede l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 84, comma 4, lettera c), e 102, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006. Nel presidio organizzativo assicurato presso la scuola secondaria di primo grado di Tesero ai sensi dell’articolo 1, è garantita la presenza di un collaboratore del dirigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno una volta all’anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

^

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell’istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell’istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell’istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento.

^

Art. 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative e in particolare provvede a:

a) l’adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d’istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;

b) la programmazione generale dell’attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l’attività della scuola definiti dal consiglio dell’istituzione;

c) l’elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d’istituto;

d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili;

f) l’adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

^

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori della stessa.

2. Fanno parte del consiglio di classe 2 rappresentanti dei genitori nella scuola primaria e 3 rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di primo grado.

3. I rappresentanti dei genitori di ciascuna classe sono eletti ogni due anni dalla componente stessa, ad eccezione di quelli delle classi del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado la cui elezione è di durata annuale. Il regolamento interno stabilisce i tempi, le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni che devono avvenire comunque entro il mese di novembre.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell’istituzione o dal docente coordinatore di classe da esso delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

^

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica della classe nel rispetto del progetto d’istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l’attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

^

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo 27, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006 e dura in carica 3 anni. Il numero complessivo dei componenti del nucleo interno di valutazione è di 5, di cui 2 appartenenti alla componente docenti, 2 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. Alle riunioni del nucleo interno di valutazione può partecipare il dirigente.

2. I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell’esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto di profili di competenza, rispettivamente dalla consulta dei genitori e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea convocata dal dirigente.

3. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell’organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, al fine di garantire continuità nell’attività di valutazione, la componente competente provvede ad una nuova designazione entro 30 giorni.

4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.

5. Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno.

^

Art. 14

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell’istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.

2. Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati al fine di monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d’istituto.

3. Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell’istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell’istituzione e per aggiornare il progetto di istituto. Il rapporto annuale inoltre è inviato al comitato provinciale di valutazione e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

^

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell’istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell’istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall’articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell’approvazione da parte del consiglio dell’istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell’istituzione e può compiere verifiche sull’andamento della gestione.

4. Il revisore può partecipare, su sua richiesta o su quella del consiglio dell’istituzione, alle sedute del consiglio dell’istituzione.

^

Art. 16

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell’istituzione. In particolare la consulta:

a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell’istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;

b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall’istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell’istituzione;

c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell’istituzione, dal consiglio dell’istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall’istituzione;

d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta da:

a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;

b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione;

c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell’articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell’istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell’istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

5. L’istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell’attività della stessa, in modo compatibile con l’attività scolastica.

^

Art. 17

Comitato degli studenti nella scuola secondaria di primo grado

1. È istituito un comitato degli studenti nella scuola secondaria di primo grado, quale organismo per concretizzare la cittadinanza attiva degli studenti. Esso ha il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola e in particolare di:

a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti della scuola attraverso la pratica del confronto democratico;

b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative;

c) riportare eventuali problematiche scolastiche riscontrate;

d) esprimere i pareri richiesti dal dirigente dell’istituzione, dal consiglio dell’istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall’istituzione.

2. Il comitato degli studenti dura in carica un anno scolastico ed è composto da un rappresentante degli studenti di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado, eletto dagli studenti della stessa classe. Il comitato, nella prima seduta, eleggerà al proprio interno il coordinatore e il suo vice, che si faranno portavoce delle proposte emerse nel comitato.

4. Il dirigente dell’istituzione provvede annualmente, entro ottobre, alla indizione delle elezioni dei rappresentanti di classe.

5. Il comitato è convocato dal dirigente dell'istituzione: la prima riunione del comitato dopo le elezioni è fissata entro un mese dalla data di proclamazione degli eletti.

6. Il funzionamento del comitato è disciplinato con regolamento interno.

^

 

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 18

 

Contenuti del progetto d’istituto

1. Il progetto d’istituto è il documento che esplicita l’identità culturale e progettuale dell’istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri del primo ciclo di istruzione.

2. Il progetto d’istituto contiene:

a) l’analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri degli studenti;

b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati;

c) il quadro dell’offerta formativa curricolare;

d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo, al fine di offrire all’utenza il quadro completo dell’offerta;

e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell’obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell’eccellenza;

f) i criteri generali per l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l’inserimento degli studenti stranieri;

g) i criteri generali per la formazione delle classi, l’orario delle lezioni, l’utilizzazione del personale dell’istituzione.;

h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell’ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;

i) i criteri generali per l’autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l’espletamento dell’attività;

l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;

m) le finalità e le modalità per assicurare l’informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all’orientamento e alla valutazione degli studenti;

n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l’integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

o) le iniziative per favorire la conoscenza e la partecipazione al contesto storico, sociale, economico e culturale del territorio in cui l’istituzione opera.

^

Art. 19

Approvazione e durata del progetto d’istituto

1. Il progetto d’istituto è adottato dal consiglio dell’istituzione nel rispetto del presente statuto.

2. Alla elaborazione del progetto d’istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un’ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell’istituzione. In particolare, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d’istituto e la sottopone all’approvazione del consiglio dell’istituzione; tale approvazione avviene con l’adozione del progetto d’istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell’istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.

4. Il progetto d’istituto ha una durata almeno triennale, dopo di che potrà essere confermato o aggiornato. È approvato dal consiglio dell’istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 31 dicembre, in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell’iscrizione e l’applicazione dall’anno scolastico successivo. Il primo progetto d’istituto è approvato entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo statuto; nel frattempo rimangono attivi i progetti di istituto elaborati e operanti rispettivamente negli istituti comprensivi di Predazzo e Tesero prima della loro unificazione.

5. Il progetto di istituto è pubblicato all’albo dell’istituzione; un estratto dello stesso viene consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

^

Art. 20

Carta dei servizi

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo statuto il consiglio dell’istituzione approva la carta dei servizi dell’istituzione quale documento che esplicita i diritti dell’utente in relazione all’organizzazione e all’erogazione dei servizi garantiti dall’istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all’offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;

b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall’istituzione;

c) i servizi offerti agli studenti in relazione all’utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell’istituzione;

d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;

e) i servizi amministrativi e relative procedure;

f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;

g) le modalità e i tempi per l’informazione alle famiglie;

h) le procedure per i reclami;

i) i tempi di risposta all’utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami;

3. La carta dei servizi è predisposta dal consiglio dell’istituzione che, in un’ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere della consulta dei genitori, del collegio dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea convocata dal dirigente.

4. La carta dei servizi è resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituzione e pubblicazione sul sito web dell’istituzione.

^

Art. 21

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti, e in particolare stabilisce:

a) gli orari dell’attività scolastica;

b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;

c) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;

d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;

e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;

f) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali le visite guidate, gli scambi e gli stage formativi;

g) l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all’erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;

h) criteri e modalità per l’utilizzo dei sussidi da parte degli studenti;

i) diritto di associazione e criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;

j) i criteri per il riconoscimento e per l’ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.

3. Il regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:

a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali e per l’individuazione del presidente dell’organo stesso, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;

b) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;

c) di funzionamento della consulta dei genitori e degli altri organismi attivati dall’istituzione;

d) per la pubblicità degli atti.

^

Art. 22

Regolamento sui diritti-doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l’apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l’educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell’istituzione disciplina con regolamento, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

^

Art. 23

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall’articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;

b) ad una formazione che tenga conto dell’identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell’ottica di un curricolo maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;

c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;

d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;

e) di assemblea, di riunione e di associazione;

f) ad una valutazione chiara e motivata che lo aiuti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;

g) alla privacy e alla sicurezza.

^

Art. 24

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall’articolo 22 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:

a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;

b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall’ istituzione;

c) al rispetto di tutte le persone che operano nell’istituzione;

d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;

e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all’esterno dell’istituzione;

f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell’istituzione;

g) a collaborare con tutto il personale dell’istituzione per mantenere pulito e accogliente l’ambiente scolastico e formativo.

^

Art. 25

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall’articolo 22 definisce i diritti e i doveri degli studenti e individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all’irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;

b) la responsabilità disciplinare è personale;

c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;

d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell’infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;

b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l’istituzione;

c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell’istituzione, al consiglio di classe, al consiglio dell’istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;

d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

3. Nella scuola primaria, in considerazione dell’età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell’esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

^

Art. 26

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell’istituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno dell’istituzione e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell’istituzione, il consiglio dell’istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e la consulta dei genitori.

3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell’istituzione, il consiglio dell’istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e del comitato degli studenti.

^

 

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 27

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell’istituzione e per l’attuazione del progetto d’istituto.

2. Il consiglio dell’istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell’istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d’istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell’istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel programma di gestione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell’istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

^

Capo V

Partecipazione all’attività dell’istituzione

Art. 28

Diritto di riunione e di assemblea

1. L’istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell’istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell’istituzione e riconoscendo che l’esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l’istituzione, può riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti, che rispettino quanto previsto dal comma 3.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell’istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell’associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell’istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell’istituzione nonché dell’impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L’istituzione favorisce l’attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall’associazione e alle proprie disponibilità.

^

Art. 29

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l’istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell’applicazione del comma 1, l’istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l’ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l’eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell’istituzione, dei comuni o dell’ente territoriale di riferimento.

^

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art. 30

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L’istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L’istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell’ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all’età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l’istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative o di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all’attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d’istituto. In particolare l’istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l’aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d’istituto;

b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

^

Art. 31

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 30, comma 2, l’istituzione:

a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;

b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera nell’ambito dei settori definiti dall’articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;

c) promuove o aderisce a protocolli d’intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d’istituto e con le finalità dell’istituzione secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Gli atti derivanti dall’applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell’informazione e alla valutazione dell’efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell’istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell’istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell’istituzione ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

^

 

Capo VII

Norme finali

Art. 32

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell’istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all’avvenuta approvazione.

3. A seguito dell’approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all’istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l’istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l’approvazione.

4. Lo statuto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituzione.

^

 

 

 

 

 

Altro in questa categoria: Progetto d'Istituto »